R. Per maggiore chiarezza del ruolo dell’EPD owner, l’EPD owner è il soggetto legale che detiene la piena responsabilità e titolarità dell’EPD. È responsabile della veridicità e correttezza dei contenuti, della richiesta di pubblicazione e dell’aggiornamento dell’EPD, garantendo che il prodotto rispetti le normative ambientali e di sicurezza vigenti. L’EPD Owner cura o supervisiona la predisposizione del Report LCA e la raccolta dei dati necessari, mantenendone la responsabilità anche in caso di delega a terzi.
R. Eventuali differenze maggiori, relativi alla media tra prodotti e/o siti produttivi, devono essere dichiarate e giustificate nel Report LCA e nella EPD in relazione allo scostamento massimo (dichiarando il valore massimo e minimo) per tutti gli indicatori di impatto ambientale (escludendo quindi gli indicatori di utilizzo delle risorse e di flussi di rifiuti/output basati sull’LCA) con riferimento a l’intero ciclo di vita, escluso il modulo D, o comunque a tutti i moduli del ciclo di vita valutati nella EPD (escluso il modulo D).
NOTA OPERATIVA: Ricordiamo che nei casi di EPD medie, solamente il Report LCA deve riportare il calcolo dello scostamento massimo degli indicatori ambientali con riferimento al valore totale di tutti i moduli del ciclo di vita considerati (eccetto D). Al contrario nell’ EPD sarà sufficiente dichiarare lo scostamento massimo del prodotto individuato per ogni indicatore ambientale. ES: il GWP-totale riporta uno scostamento massimo del +35%, e minimo – 25%, etc. Inoltre, si raccomanda di dichiarare nell’EPD ulteriori approfondimenti sugli aspetti che incidano sullo scostamento e sui prodotti di impatto massino e minimo. Ricordiamo che il report LCA deve giustificare anche eventuali scostamenti ≤ 10%.
R. Gli approcci al bilancio di massa (MBA) e/o i metodi “Book and Claim” secondo la norma ISO 22095 (ad esempio BMB (bilancio di biomassa) e/o approcci di allocazione (attribuzione) del contenuto riciclato) non devono essere utilizzati in relazione alle ECO EPD. Si applica l’Annex for Electricity and Biogas Rules. Tale approccio è da estendersi a tutte le EPD pubblicate sul Program Operator EPDItaly.
R. CH – 1.1.1
Per maggiore chiarezza, in merito al rispetto dei requisiti di cui al punto b) e f), questi saranno ottemperati restituendo nell’EPD l’identificazione dei prodotti e dei valori, così come indicati dallo specifico Regolamento/Disciplinare per la certificazione di prodotto indicato al precedente punto e) o come riportato nella tabella. Vedasi “Table – Annex 7 – Reg.EPDItaly Rev.7.1“.
Note di compilazione:
• L’uso di “n.p.d.” è consentito solo se riferita al valore del materiale riciclato pre-consumer o post-consumer
• Nel caso non sia presente una frazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto interno/esterno) indicare il valore 0.
• Indicare i valori fino alla prima cifra decimale.
CH – 1.1.2
In merito al rispetto dei requisiti di cui al punto b) e f), questi risulteranno ottemperati restituendo nell’EPD l’identificazione dei prodotti e dei valori, così come indicata nel certificato rilasciato dall’organismo di certificazione.
R. Per un prodotto di dimensioni o formati multipli, s’intende un prodotto i cui valori d’impatto ambientale siano espressi sulla base di un’unità dichiarata (es. massa, area, densità, ecc..), ove consentito dalla PCR di riferimento, tali da risultare indipendenti dai diversi formati o dimensioni assunti dal prodotto stesso (es. 1 mq di piastrelle; 1 tonnellata di prodotti in acciaio; 1 ton di blocchi in laterizio).
In tale caso l’EPD di prodotto specifico dovrà:
– Esplicitare in “Copertina” il nome commerciale del prodotto;
– Indicare una Content Declaration del prodotto uguale per tutti le dimensioni o i formati in cui si presenta il prodotto, in quanto basata sulla stessa Bill of Material;
– Riportare nella “Descrizione Prodotto” tutti le dimensioni o i formati in cui si presenta il prodotto;
– Consentire di individuare i valori degli impatti ambientali associabili ad ogni singola dimensione o formato del prodotto, indicando i fattori di conversione opportuni rispetto all’unità dichiarata impiegata.
Si chiarisce che in una EPD di prodotto specifico che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento EPDItaly, può contenere fino a 10 dataset di indicatori di impatto ambientale ciascuno riferito ad un diverso prodotto, quest’ultimo può essere anche un prodotto di dimensioni o formati multipli.
R. SI, a patto che l’indirizzo specifico sia inserito all’interno del Report LCA e reso disponibile dall’Organizzazione, a seguito di richiesta da parte di un soggetto terzo richiedente e di valutazione da parte dell’Organismo di Certificazione, per finalità legate all’utilizzo dello stesso documento EPD.
Tale aspetto è inerente a uno dei requisiti introdotti e trattati nel Regolamento di EPDItaly in versione 5.3, che ha da poco terminato la fase di consultazione pubblica senza ricevere pareri in contrapposizione.
R. Il prodotto di riferimento è da intendersi come un prodotto appartenente al cluster iniziale dei prodotti o fittizio (chiaramente definito nelle sue caratteristiche tecniche).
R. Nell’individuazione dei confini del sistema, nel caso in cui l’EPD Owner è fabbricante o distributore/importatore:
Caso A) l’EPD Owner è il «fabbricante» se il prodotto è realizzato direttamente o è realizzato da altro soggetto per conto dell’EPD Owner (produzione conto terzi). In questo caso nel modulo Core sono considerati gli impatti dei processi di fabbricazione del prodotto.
Caso B) l’EPD Owner è distributore/importatore quando il prodotto non è fabbricato direttamente dall’EPD Owner ma è fabbricato e messo sul mercato da altro soggetto e acquistato dall’EPD Owner In questo caso nel modulo Core non sono considerati i processi di fabbricazione del prodotti ma si considerano i processi effettivamente sotto il controllo dell’EPD owner (ad es logistica, packging distribuzione, ecc). In Upstream sono considerati gli impatti dei processi di realizzazione del prodotto approvvigionato (uso di dati secondari o eventuale uso di dati raccolti da EPD Owner dallo specifico fornitore) come per qualsiasi altra fornitura di materie.
R. Nel febbraio del 2023 il JCR ha rilasciato i fattori di caratterizzazione (CF) aggiornati da utilizzare nelle EPD destinate alla pubblicazione sul Program Operator EPDItaly. È stato possibile continuare a utilizzare, per un anno, la vecchia versione dei CF (EF3.0) nello sviluppo delle EPD, per dare tempo ai software LCA di aggiornare i CF. Il periodo di transizione si è concluso il 29 Febbraio 2024, pertanto risulta obbligatorio l’utilizzo della versione più aggiornata CF (EF3.1) per tutte le EPD pubblicate. Si precisa che la validità delle EPD già pubblicate non sarà compromessa da questo cambiamento.
R. All’interno della PCR “EPDITALY029-sub-PCR – Cemento, leganti e premiscelati_REV.1.1”, il termine “Premiscelati”fa riferimento a miscele di componenti, essenzialmente assimilabili a leganti, prive di acqua, aggregati (quali sabbia o altri materiali inerti) e additivi necessari a costituire il prodotto derivato. Poiché la definizione riportata nel documento potrebbe risultare non del tutto esplicita, si prevede che tale specificazione venga ulteriormente chiarita in una futura revisione della PCR, al fine di garantire un’interpretazione univoca e coerente tra i diversi operatori del settore. Attualmente, non essendo disponibile una Sub-PCR specifica in grado di coprire in modo esaustivo prodotti come malte, intonaci, etc. ossia prodotti nei quali è presente la componente inerte (aggregato), si dovrà fare riferimento alla Core PCR “PCR ICMQ-001-15_”, che rappresenta il documento di riferimento generale per tali tipologie di prodotti.
R. La PCR in questione definisce l’applicazione per i prodotti che ricadono nella famiglia CPC code 46: “Electrical machinery and apparatus”.
Nonostante gli “Elettrodomestici e relativi componenti” non rientrino in questa famiglia, ma nel CPC code 448 “Domestic appliances and parts thereof”, a seguito di analisi approfondita con esperti del settore si ritiene che il CPC Code 448 possa essere compreso nel campo di applicazione della PCR 007, laddove “Domestic appliances and part thereof” si riferisca ad apparecchiature elettriche. Per questo motivo il documento sarà rivisto in futuro. Nel transitorio è comunque possibile sviluppare una EPD che riporti come riferimento la PCR anche per gli “Elettrodomestici e relativi componenti” , sempreché questi siano elettrici/elettronici .
R. La PCR in questione definisce l’applicazione per i prodotti che ricadono nella famiglia CPC code 46: “Macchinari e apparecchiature elettriche”.
Nonostante gli “Apparecchi elettrodiagnostici utilizzati in ambito medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario” non rientrino in questa famiglia, ma nel CPC code 481 “Apparecchiature mediche e chirurgiche e dispositivi ortopedici”, a seguito di analisi approfondita con esperti del settore si ritiene che il CPC Code 481 possa essere compreso nel campo di applicazione della PCR 007, laddove “Apparecchiature mediche e chirurgiche e dispositivi ortopedici” si riferisca ad apparecchiature elettriche. Per questo motivo il documento sarà rivisto in futuro. Nel transitorio è comunque possibile sviluppare una EPD che riporti come riferimento la PCR anche per gli “Apparecchi elettrodiagnostici utilizzati in ambito medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario”, sempreché questi siano elettrici/elettronici .
R. Rispetto alla EN 15804, sono da introdurre requisiti aggiuntivi per una EPD dei servizi di costruzione: l’inclusione dei moduli A4 e A5 è obbligatoria in aggiunta ai moduli A1-A3; C1-C4; D, in accordo alle regole comuni di altri Program Operator. Tale requisito aggiuntivo sarà disciplinato nella futura revisione della Core-PCR dei Prodotti da Costruzione.