L’implementazione del GPP in Italia

Riportiamo l’intervista a Riccardo Rifici, Responsabile GPP (Green Public Procurement), del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, intervenuto al workshop del 27 settembre organizzato da EPDItaly a Milano.

Come si è scelto di implementare il GPP in Italia e con quali strumenti?

L’azione italiana sul GPP prende spunto dall’articolo 1, comma 1126 della legge 296/2006, che prevedeva la predisposizione del Piano d’azione nazionale (PAN GPP), approvato con il decreto interministeriale del 11 aprile 2008, successivamente aggiornato, dal DM del 10 aprile 2013.

Il Piano prevede l’adozione, con successivi decreti ministeriali, dei criteri ambientali per conseguire gli obiettivi strategici di riferimento, ovvero: efficienza e risparmio di risorse naturali;   riduzione dei rifiuti prodotti e della loro pericolosità; riduzione dell’uso ed emissione di sostanze pericolose.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”, che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Ad oggi sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia indirizzano espressamente anche le Etichette di Tipo III, ovvero le EPD, per provare i requisiti ambientali richiesti ai prodotti. Perché questa scelta?

Le dichiarazioni ambientali di prodotto, se riportano nella parte dedicata alle informazioni ambientali supplementari le informazioni sulle prestazioni ambientali previste dai Criteri Ambientali Minimi, possono costituire un valido mezzo di prova. Nell’edilizia, in particolare, sono state richiamate tenendo conto della loro diffusione. Fino ad ora, non è stato possibile utilizzare, a fini comparativi, i dati delle DAP, in relazione al livello di incertezza dei dati e alla loro completa affidabilità. Questa criticità è stata affrontata nell’ambito di un gdl UNI, che ha elaborato la norma 11698. Si aprono, pertanto, opportunità per valutare la possibilità di fare un nuovo uso nelle EPD all’interno dei CAM.

Nei CAM si richiede che le certificazioni e le prove siano svolte con riferimento al Regolamento Europeo 765/2008, ovvero che siano accreditate. Anche per le EPD si richiede che siano rilasciate sotto accreditamento. Qual è il valore che il Ministero attribuisce all’accreditamento?

L’accreditamento è funzionale all’esigenza delle stazioni appaltanti di avere garanzie sulla competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di valutazione della conformità e, di conseguenza, sull’affidabilità dei certificati da essi rilasciati sia per i prodotti (inclusi i servizi) sia per le organizzazioni sia per la competenza specifica delle figure professionali.